Art. 2.

      1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordina, organizza e realizza, di intesa con le regioni, le provincie e i comuni interessati nell'ambito dei programmi e delle iniziative in materia di educazione alimentare, campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, dirette in modo particolare agli operatori scolastici e sociosanitari, sui possibili rischi derivanti dall'introduzione nell'alimentazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.